Il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ sul Codice Identificativo Nazionale, chiarendo una serie di punti che molti host e gestori di strutture ricettive avevano ancora in sospeso. La normativa è entrata in vigore il 2 novembre 2024 e le sanzioni per chi non ha ottenuto o esposto il CIN scattano dal 2 gennaio 2025.
In questa guida raccogliamo le risposte ufficiali del Ministero del Turismo sul CIN, con un focus sugli adempimenti operativi che ogni struttura ricettiva deve rispettare.
Cos’è il CIN e a cosa serve
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco assegnato a ogni immobile o struttura ricettiva destinata agli affitti brevi, alle locazioni turistiche e alle strutture alberghiere ed extralberghiere. È stato introdotto dall’art. 13-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 145/2023.
Il CIN serve a identificare la struttura in modo univoco a livello nazionale, garantire trasparenza nel mercato degli affitti brevi e facilitare i controlli da parte delle autorità competenti.
Non sostituisce altri codici regionali o provinciali eventualmente già in possesso del gestore: entrambi restano obbligatori.
Chi deve richiedere il CIN
Secondo le FAQ ufficiali del Ministero del Turismo, il CIN è obbligatorio per:
- I titolari o gestori di strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, come definite dalle normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
- I locatori di unità immobiliari a uso abitativo per contratti di locazione turistica.
- I locatori di unità immobiliari a uso abitativo per locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
Gli agriturismo rientrano nell’obbligo anche quando la loro categoria non è espressamente prevista dalla normativa regionale di riferimento.
Le uniche strutture esonerate sono quelle che svolgono attività di ospitalità a titolo completamente gratuito, come alcune case religiose. Le libere donazioni degli ospiti, però, non sono sufficienti a configurare la gratuità: serve un accertamento rigoroso delle circostanze.
Ministero Turismo CIN: scadenze e sanzioni
La normativa sul ministero turismo CIN è entrata in vigore il 2 novembre 2024. Il termine per ottenere il codice era fissato al 1 gennaio 2025.
Dal 2 gennaio 2025 sono attive le sanzioni per:
- Mancato ottenimento del CIN.
- Mancata esposizione del CIN all’esterno della struttura o dell’unità immobiliare.
- Assenza del CIN negli annunci pubblicitari, inclusi quelli su piattaforme digitali come Airbnb o Booking.com.
Chi ha ottenuto un codice identificativo regionale o provinciale dopo il 2 novembre 2024 ha avuto 30 giorni di tempo per richiedere il CIN, rispettando comunque la scadenza massima del 1 gennaio 2025.
Ho già un codice regionale: devo richiedere anche il CIN?
Sì. L’obbligo è generalizzato e non prevede eccezioni. Chi possiede un codice regionale o provinciale deve richiedere e esporre anche il CIN nazionale. I due codici coesistono.
Se invece la propria regione o provincia autonoma non prevede alcun codice identificativo, si può richiedere il CIN direttamente alla piattaforma nazionale. Se il codice regionale è previsto ma non ancora ottenuto, occorre prima ottenerlo e solo dopo richiedere il CIN.
Come richiedere il CIN
Il CIN si richiede tramite la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accessibile all’indirizzo bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. La procedura prevede la verifica dei dati della struttura già presenti nella banca dati e la presentazione dell’istanza.
Se la struttura non appare nella BDSR, è possibile aprire una segnalazione tramite il form “Segnala Struttura mancante” disponibile nella stessa piattaforma.
Dove va esposto il CIN
Il CIN deve essere visibile all’esterno della struttura o dell’unità immobiliare, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici. Sono ammesse modalità alternative di esposizione, a condizione che garantiscano una visibilità adeguata al pubblico.
Deve inoltre essere riportato in tutti gli annunci pubblicitari, compresi quelli pubblicati su portali come Airbnb, Booking.com e qualsiasi altra piattaforma digitale.
Requisiti di sicurezza obbligatori
Le FAQ del Ministero del Turismo chiariscono che tutte le unità immobiliari destinate a locazioni brevi o turistiche devono essere dotate di:
- Rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio.
- Estintori portatili, a norma di legge e in quantità adeguata alla superficie dell’immobile.
Questi requisiti valgono per tutte le locazioni turistiche, indipendentemente dalla forma di gestione.
SCIA: quando è obbligatoria
Chi concede in locazione più di quattro appartamenti è soggetto all’obbligo di presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
CIN e adempimenti operativi: il flusso completo per i gestori
Ottenere il CIN è solo il primo passo. Una volta in possesso del codice, ogni gestore deve continuare a rispettare gli obblighi normativi quotidiani che regolano l’accoglienza degli ospiti in Italia.
Il flusso operativo comprende:
Registrazione degli ospiti ad Alloggiati Web. Ogni struttura ricettiva è tenuta a comunicare i dati degli ospiti alla Polizia di Stato entro 24 ore dall’arrivo, tramite il portale Alloggiati Web. Il CIN è parte del profilo della struttura che accompagna ogni comunicazione.
Invio dei dati statistici all’ISTAT. I gestori devono trasmettere i dati sui flussi turistici agli enti regionali competenti (ISTAT, ROSS1000 o portali equivalenti a seconda della regione), con cadenza definita dalla normativa locale.
Contratto di locazione turistica. Per le locazioni brevi e turistiche è necessario predisporre un contratto firmato dall’ospite prima o al momento del check-in, che riporti il CIN della struttura.
Gestire questi adempimenti manualmente, struttura per struttura, espone a ritardi, errori di compilazione e mancate comunicazioni che possono tradursi in sanzioni.
Come Chekin semplifica gli adempimenti normativi
Per le strutture che gestiscono un volume significativo di prenotazioni, la parte più critica non è ottenere il CIN, ma garantire che ogni check-in sia conforme: dati ospiti raccolti correttamente, comunicazioni inviate nei tempi, contratti firmati e archiviati.
Chekin automatizza l’intero flusso di accoglienza digitale. Gli ospiti completano il check-in online prima dell’arrivo: inseriscono i dati del documento, firmano il contratto di locazione turistica e ricevono le istruzioni di accesso alla struttura, tutto senza intervento manuale del gestore.
I dati raccolti vengono inviati automaticamente ad Alloggiati Web e ai portali regionali ISTAT, con generazione e archiviazione digitale delle ricevute per cinque anni, in conformità alla normativa vigente.
Il risultato è un flusso in cui il CIN, i dati degli ospiti e gli obblighi di comunicazione alle autorità sono gestiti in modo integrato, riducendo il rischio di errori e il tempo dedicato alla burocrazia.
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Domande frequenti sul CIN
Il CIN è lo stesso per tutte le unità di uno stesso edificio? .
No. Il CIN viene assegnato a ogni singola unità immobiliare destinata alla locazione, non all’edificio o al proprietario.
Un agriturismo deve richiedere il CIN?
Sì, anche quando la categoria agriturismo non è espressamente prevista dalla normativa regionale.
Chi gestisce più di quattro appartamenti deve presentare la SCIA?
Sì. L’obbligo di SCIA scatta dal quinto appartamento concesso in locazione.
Le attività no-profit sono escluse dall’obbligo?
Solo se l’ospitalità è svolta in modo completamente gratuito, con accertamento rigoroso delle circostanze. Le donazioni degli ospiti non configurano automaticamente la gratuità.
Dove trovo le FAQ ufficiali aggiornate?
Sul sito del Ministero del Turismo, nella sezione dedicata alla Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR): ministeroturismo.gov.it.
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