Il codice strutture ricettive è il codice alfanumerico univoco che identifica ogni unità ricettiva sul territorio italiano. In Italia coincide oggi con il Codice Identificativo Nazionale (CIN), introdotto dall'art. 13-ter del decreto-legge 145/2023, convertito con la legge 191/2023. Va richiesto sul portale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo, esposto all'esterno dell'immobile e indicato in ogni annuncio online.
Senza, l'attività non può operare regolarmente e le piattaforme sono tenute a rimuovere gli annunci privi del codice.
Cosa si intende per codice strutture ricettive
Nel linguaggio normativo italiano il termine "codice strutture ricettive" raccoglie tre concetti diversi che spesso vengono confusi:
- Codice Identificativo Nazionale (CIN): il codice unico nazionale assegnato dal Ministero del Turismo a ogni unità ricettiva o locazione turistica. È quello che oggi la maggior parte degli operatori intende quando parla di "codice identificativo unico affitti brevi".
- Codice Identificativo Regionale (CIR) e suoi equivalenti regionali (CITR Liguria, IUN Sardegna, CIS Puglia, CUSR Campania): codici emessi dalle Regioni prima dell'introduzione del CIN, ancora attivi e integrati progressivamente nella BDSR.
- Codice di classificazione della struttura: codice tipologico assegnato in fase di SCIA o autocertificazione che identifica la categoria della struttura (hotel 4 stelle, B&B, casa vacanza, agriturismo) secondo la normativa regionale.
Dal 2024 il riferimento principale è il CIN. Convive con i codici regionali finché ogni Regione completa l'integrazione tecnica con la BDSR, ma a livello operativo è il codice che host, gestori e property manager devono ottenere ed esporre.
CIN: il codice identificativo unico delle strutture ricettive italiane
Il CIN è il codice identificativo unico introdotto per uniformare la tracciabilità delle strutture ricettive a livello nazionale. Sostituisce nella funzione i precedenti codici regionali e popola la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) gestita dal Ministero del Turismo.
Struttura del codice
Il CIN si compone di cinque parti, ciascuna con un significato preciso:
- IT: prefisso nazionale Italia
- Codice ISTAT della Provincia: tre cifre che identificano la provincia
- Codice ISTAT del Comune: tre cifre che identificano il comune
- Codice di classificazione ISTAT: due caratteri alfanumerici che identificano la tipologia della struttura
- Sequenza alfanumerica casuale: cinque caratteri generati casualmente per garantire l'unicità
Esempio di formato: IT 039 007 B1 ooooo
Chi è obbligato a richiederlo
L'obbligo di CIN si applica a:
- Strutture ricettive alberghiere (hotel, motel, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi)
- Strutture ricettive extralberghiere (B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ostelli, case per ferie, country house, agriturismi)
- Strutture all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici)
- Unità immobiliari date in locazione per finalità turistiche (anche superiori a 30 giorni)
- Unità immobiliari date in locazione breve ai sensi del D.L. 50/2017 (durata fino a 30 giorni)
L'obbligo riguarda sia chi opera in forma imprenditoriale sia chi affitta in forma occasionale. Per le porzioni di unità immobiliare affittate separatamente, ogni porzione deve avere il proprio CIN.
Stato di adozione
Secondo i dati pubblicati dal Ministero del Turismo al 14 gennaio 2026, le strutture registrate in BDSR risultano 694.287 e i CIN rilasciati sono 621.262, con 11.173 posizioni ancora in verifica amministrativa. La copertura nazionale è quindi vicina al 90%, segno che il sistema è entrato a regime.
Come ottenere il codice strutture ricettive
La richiesta del CIN è interamente telematica, gratuita e si effettua sul portale BDSR del Ministero del Turismo.
Documenti necessari
Per avviare la procedura sono necessari:
- SPID di livello 2 o CIE del soggetto richiedente (titolare, gestore o property manager con delega)
- Dati catastali completi dell'immobile (foglio, particella, subalterno)
- Titolo abilitativo regionale, dove richiesto (SCIA per le attività imprenditoriali, CIR o equivalente regionale)
- Autocertificazione dei requisiti di sicurezza
- Dati di contatto e identificativi della struttura
Passaggi della procedura
- Accesso al portale BDSR con SPID o CIE
- Selezione del Comune e della tipologia di struttura
- Inserimento dei dati identificativi, catastali e di contatto
- Dichiarazione di possesso dei requisiti di sicurezza
- Conferma della richiesta e generazione del CIN
Per le strutture già registrate in un'anagrafe regionale con CIR o codice equivalente, in molti casi il sistema importa automaticamente i dati e completa la richiesta in tempi rapidi. Per le strutture nuove o in Regioni che non assegnano codici regionali, il CIN viene rilasciato dopo verifica amministrativa.
Obblighi successivi al rilascio
Una volta ottenuto il CIN, il gestore deve:
- Esporlo fisicamente all'esterno della struttura, in punto visibile
- Inserirlo in ogni annuncio pubblicato online (Airbnb, Booking, Vrbo, sito proprio, agenzie)
- Indicarlo nella dichiarazione dei redditi (rigo B12 quadro B del Modello 730/2026 per i contratti di locazione turistica e breve, rigo RS533 del quadro RS per il Modello Redditi PF 2026)
Differenze tra CIN e CIR
La distinzione tra Codice Identificativo Nazionale e Codice Identificativo Regionale resta una delle fonti più frequenti di confusione tra gli operatori. La tabella sintetizza i punti chiave.
| Aspetto | CIN (Codice Identificativo Nazionale) | CIR (Codice Identificativo Regionale) |
|---|---|---|
| Ente di rilascio | Ministero del Turismo | Regione di competenza |
| Ambito di validità | Tutto il territorio nazionale | Singola Regione |
| Banca dati | BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) | Anagrafi e portali regionali |
| Obbligatorietà | Dal 3 settembre 2024 per tutte le Regioni | Dipende dalla normativa regionale |
| Esposizione obbligatoria | Sì, esterno struttura e annunci | Sì, dove previsto dalla legge regionale |
| Costo | Gratuito | Gratuito o con tariffe regionali ridotte |
| Verifica piattaforme online | Sì, dal 20 maggio 2026 (Reg. UE 2024/1028) | Variabile per Regione |
Nelle Regioni che già assegnavano un proprio codice (Campania con il CUSR, Puglia con il CIS, Sardegna con lo IUN, Liguria con il CITR e altre), il CIN si affianca al codice regionale e lo integra nella banca dati nazionale. La presenza del codice regionale resta valida per gli adempimenti regionali, in particolare la comunicazione ISTAT verso i portali come Ross1000, Sinfonia Turismo, Turismo5.
Scopri di più su:
CIR e CIN: Guida per gli operatori del noleggio a breve termine
Il quadro normativo aggiornato al 2026
Il codice strutture ricettive si inserisce in un sistema regolatorio articolato su tre livelli che host e property manager devono conoscere.
Livello europeo: Regolamento UE 2024/1028
Dal 20 maggio 2026 è pienamente operativo il Regolamento (UE) 2024/1028 sulla raccolta e condivisione dei dati relativi ai servizi di locazione a breve termine. La norma è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento e introduce tre obblighi principali:
- Ogni unità immobiliare offerta in locazione breve deve avere un numero di registrazione univoco rilasciato dall'autorità competente nazionale. In Italia questo ruolo è svolto dal CIN.
- Il numero di registrazione deve comparire in modo chiaro e visibile in ogni annuncio pubblicato su qualunque piattaforma digitale.
- Le piattaforme (Airbnb, Booking, Vrbo, Expedia e altre) sono tenute a trasmettere mensilmente al Ministero del Turismo i dati delle prenotazioni e a rimuovere gli annunci privi di un CIN valido.
Il regolamento rafforza i poteri di controllo dei governi nazionali e locali, che ora dispongono di dati operativi affidabili per orientare le politiche di settore. Non introduce limiti al numero di notti affittabili.
Livello nazionale: D.L. 145/2023 e BDSR
L'art. 13-ter del D.L. 145/2023, convertito con L. 191/2023, è la base giuridica del CIN e della BDSR. Definisce:
- L'obbligo di richiesta del CIN per tutte le tipologie di struttura ricettiva
- I requisiti minimi di sicurezza per le locazioni turistiche e brevi
- L'obbligo di SCIA al SUAP del Comune per chi destina alla locazione breve tre o più appartamenti in forma non imprenditoriale
- Il regime sanzionatorio in caso di violazione
A giugno 2025 il Ministero del Turismo ha rilasciato il Cruscotto operatori comunali, evoluzione della BDSR che consente ai Comuni di geolocalizzare le strutture sul territorio e verificare la regolarità degli annunci tramite mappa interattiva. Le FAQ ufficiali del Ministero sono state aggiornate al 23 aprile 2026.
Livello regionale: classificazione delle tipologie
In Italia la responsabilità di classificare le strutture ricettive appartiene alle Regioni. La normativa nazionale individua quattro macrocategorie, ma all'interno di ciascuna ogni Regione definisce in autonomia tipologie e requisiti tramite legge regionale:
- Strutture alberghiere e paralberghiere: alberghi 1-5 stelle, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, marina resort (in alcune Regioni)
- Strutture extralberghiere: B&B, affittacamere, guest house, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, country house, residenze d'epoca
- Strutture ricettive all'aperto: campeggi, villaggi turistici, aree di sosta temporanea
- Strutture ricettive di mero supporto: rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi
Esempi di leggi regionali di riferimento: L.R. Lazio 13/2007 (modificata dalla L.R. 8/2022), L.R. Sicilia 6/2025, L.R. Toscana 61/2024, L.R. Emilia-Romagna 16/2004. In molte Regioni la competenza classificatoria è stata delegata ai Comuni.
Requisiti di sicurezza obbligatori
Per ottenere il CIN, le locazioni turistiche e le locazioni brevi (art. 13-ter D.L. 145/2023) devono dichiarare la presenza di:
- Estintori portatili: uno ogni 200 mq di pavimento o frazione, comunque almeno uno per piano, in posizione visibile e accessibile
- Dispositivi di rilevazione gas combustibili e monossido di carbonio (CO): funzionanti, con segnalazione di allarme idonea ad avvertire gli occupanti
Le FAQ del Ministero del Turismo precisano che i dispositivi richiesti non devono essere necessariamente impianti fissi con progetto tecnico: sono sufficienti dispositivi mobili certificati e in efficienza. L'obbligo si applica anche se l'edificio dispone già di estintori condominiali, perché la norma si riferisce alla singola unità immobiliare.
Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere imprenditoriali restano vigenti gli obblighi specifici della normativa antincendio di settore, in particolare il D.M. 9 aprile 1994 e le successive modifiche, oltre a SCIA al SUAP e Certificato Prevenzione Incendi per le strutture sopra le 25 camere.
Sanzioni: cosa rischia chi non rispetta gli obblighi
Le violazioni in materia di codice strutture ricettive e adempimenti correlati generano sanzioni cumulative di natura diversa. Una stessa prenotazione gestita irregolarmente può attivare più contestazioni in parallelo.
| Violazione | Importo | Natura |
|---|---|---|
| Mancata indicazione del CIN nell'annuncio online | 800€ a 8.000€ | Amministrativa |
| Mancata esposizione del CIN all'esterno della struttura | 500€ a 5.000€ | Amministrativa |
| Mancato rispetto dei requisiti di sicurezza | 600€ a 6.000€ per infrazione | Amministrativa |
| Mancata presentazione della SCIA (dove dovuta) | 200€ a 10.000€ | Amministrativa |
| Omessa comunicazione Alloggiati Web (art. 109 TULPS) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206€ per ogni omessa schedina | Penale (art. 17 TULPS) |
| Omessa o incompleta comunicazione ISTAT | Fino a 2.500€ per ogni mese di omissione | Amministrativa (art. 7 D.Lgs. 322/1989) |
| Annuncio senza CIN valido dal 20 maggio 2026 | Rimozione obbligatoria dalla piattaforma | UE 2024/1028 |
Due elementi meritano attenzione particolare. La sanzione per omessa comunicazione Alloggiati Web è di natura penale e non amministrativa: la Cassazione ha confermato più volte che si tratta di reato contravvenzionale, applicabile anche in caso di comunicazione tardiva non giustificata da malfunzionamento documentato del portale (Cass. Pen. 35573/2020, 23308/2017, 42565/2008). E dal 20 maggio 2026 le piattaforme online sono obbligate dal Regolamento UE 2024/1028 a rimuovere gli annunci privi di CIN, quindi senza codice valido l'annuncio non resta visibile.
Adempimenti correlati al codice strutture ricettive
Il CIN apre un sistema di obblighi che il gestore deve coordinare per ogni soggiorno. I quattro adempimenti operativi che ruotano intorno al codice sono i seguenti.
1. Alloggiati Web (Polizia di Stato)
Tutti i gestori di strutture ricettive e i locatori di immobili per soggiorni fino a 30 giorni devono comunicare le generalità degli ospiti al portale Alloggiati Web della Polizia di Stato entro 24 ore dall'arrivo, ai sensi dell'art. 109 TULPS. Per soggiorni inferiori alle 24 ore la comunicazione va inviata contestualmente all'arrivo. La ricevuta di trasmissione va conservata. L'omissione è reato contravvenzionale.
2. Comunicazione ISTAT regionale
Ogni Regione gestisce un proprio portale per la raccolta dei dati statistici sui flussi turistici (Sinfonia Turismo per la Campania, Ross1000 per il Lazio, Turismo5 per la Lombardia, Ricestat per l'Emilia-Romagna, Turismatica e WebTur per altre Regioni). Le strutture devono trasmettere mensilmente i dati di arrivi e presenze. La mancata o tardiva comunicazione comporta sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 322/1989.
3. Imposta di soggiorno
Dove istituita, l'imposta di soggiorno va riscossa dal gestore, riversata al Comune con le scadenze previste dal regolamento comunale e dichiarata annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il gestore è responsabile d'imposta e risponde del versamento anche in caso di mancata riscossione dall'ospite.
4. Tracciabilità fiscale del CIN
Il CIN va indicato nelle dichiarazioni dei redditi: nel quadro B rigo B12 del Modello 730/2026 per i contratti di locazione turistica e breve, e nel quadro RS rigo RS533 del Modello Redditi PF 2026. L'indicazione errata o assente è soggetta a controllo incrociato con la BDSR e con i dati trasmessi dalle piattaforme.
Come Chekin semplifica gli adempimenti correlati al codice strutture ricettive
Chekin è la piattaforma di check-in online e gestione degli adempimenti normativi pensata per host, property manager e strutture ricettive che operano in Italia. La richiesta del CIN sul portale BDSR resta un passaggio diretto tra gestore e Ministero del Turismo. Tutto il lavoro operativo che il CIN attiva, invece, può essere automatizzato.
- Trasmissione automatica ad Alloggiati Web. Una volta caricato il documento dell'ospite, il sistema legge i dati con OCR, il gestore approva e la schedina parte verso il portale della Polizia di Stato entro le 24 ore previste dall'art. 109 TULPS. La ricevuta di trasmissione torna in piattaforma e resta archiviata accanto alla prenotazione, pronta per qualsiasi controllo.
- Integrazione con i portali ISTAT regionali. Chekin si collega ai portali statistici delle Regioni italiane (Sinfonia Turismo per la Campania, Ross1000 per il Lazio, Turismo5 per la Lombardia, Ricestat per l'Emilia-Romagna e altri) e invia automaticamente i dati di arrivi e presenze, riducendo il rischio della sanzione fino a 2.500€ mensili per omissione.
- Identità verificata e check-in online. Verifica biometrica del documento, riconoscimento del volto e identificazione remota dell'ospite, in linea con le indicazioni della giurisprudenza più recente in materia di identificazione de visu. Per chi gestisce strutture con self check-in tramite smart lock, il flusso si chiude solo dopo la verifica completa dell'identità.
- Gestione dell'imposta di soggiorno. Calcolo automatico in base al regolamento comunale, riscossione integrata nel processo di check-in, report mensili e annuali pronti per la dichiarazione al Comune.
- Archivio digitale e tracciabilità. Ogni ricevuta Alloggiati Web, ogni invio ISTAT e ogni versamento di imposta di soggiorno resta consultabile dal pannello, riducendo il rischio in caso di ispezione e rendendo trasparente la coerenza tra i dati comunicati ai diversi enti (Questura, Regione, Comune).
- Guida digitale e upselling integrato. Mentre il gestore mantiene la conformità normativa, l'ospite riceve la guida digitale della struttura, può prenotare servizi aggiuntivi (trasferimenti, esperienze locali, late check-out) e accede al supporto tramite inbox unificata con AI.
Il vantaggio operativo è la riduzione del rischio sanzionatorio cumulativo. Tra Alloggiati Web (sanzione penale), ISTAT (sanzione amministrativa fino a 2.500€ al mese), imposta di soggiorno (responsabilità d'imposta) e Regolamento UE 2024/1028 (rimozione annunci), ogni prenotazione gestita manualmente è una potenziale fonte di errore. Automatizzare significa proteggere l'attività.
FAQ sul codice strutture ricettive
È il codice identificativo univoco che ogni struttura ricettiva o unità in locazione turistica deve possedere per operare legalmente. In Italia, dal 3 settembre 2024, coincide con il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rilasciato dal Ministero del Turismo tramite la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). Va esposto all'esterno della struttura e indicato in ogni annuncio online.
Il CIN affianca i codici regionali esistenti (CIR, CITR ligure, IUN sardo, CIS pugliese, CUSR campano) all'interno della BDSR nazionale. I codici regionali restano validi per gli adempimenti regionali, in particolare la comunicazione ISTAT verso i portali come Ross1000 o Sinfonia Turismo. Per gli annunci online e l'esposizione esterna, il codice di riferimento è il CIN.
La richiesta del CIN sul portale BDSR del Ministero del Turismo è completamente gratuita. Possono esserci costi indiretti legati all'adeguamento dell'immobile ai requisiti di sicurezza (estintori, rilevatori di gas e CO) o all'assistenza professionale per la gestione della pratica, ma il rilascio del codice non prevede alcun pagamento all'amministrazione.
Le sanzioni sono cumulative: da 800€ a 8.000€ per mancata indicazione del CIN nell'annuncio, da 500€ a 5.000€ per mancata esposizione esterna, da 600€ a 6.000€ per requisiti di sicurezza assenti. Dal 20 maggio 2026 le piattaforme sono obbligate dal Regolamento UE 2024/1028 a rimuovere gli annunci privi di un CIN valido.
Sì. Il CIN può essere richiesto dal titolare, dal gestore o dal property manager, purché in possesso di delega formale del proprietario. La delega va caricata nel portale BDSR insieme agli altri documenti. Questo permette di centralizzare la gestione amministrativa su soggetti professionali, mantenendo la responsabilità legale in capo al titolare.
Dopo aver ottenuto il CIN, per ogni soggiorno il gestore deve trasmettere le generalità degli ospiti ad Alloggiati Web entro 24 ore, inviare i dati al portale ISTAT regionale, riscuotere e versare l'imposta di soggiorno e indicare il CIN nella dichiarazione dei redditi annuale (rigo B12 del 730 o RS533 del Modello Redditi).
Sì, se sono locazioni con finalità turistica. L'obbligo di CIN si applica a tutte le unità immobiliari date in locazione per finalità turistiche, indipendentemente dalla durata. Si applica anche alle locazioni brevi (fino a 30 giorni) ai sensi del D.L. 50/2017. Sono escluse le locazioni abitative ordinarie senza finalità turistica.
Il Regolamento UE 2024/1028 introduce tre novità: ogni unità deve avere un numero di registrazione univoco (in Italia, il CIN) visibile in ogni annuncio, le piattaforme trasmettono mensilmente i dati delle prenotazioni alle autorità nazionali, e gli annunci privi di CIN valido vengono rimossi. Le regole sono identiche in tutti gli Stati membri.
Conclusione
Il codice strutture ricettive è oggi il punto di ingresso obbligatorio per qualsiasi attività di ospitalità in Italia. Il CIN rilasciato dalla BDSR funziona come codice identificativo unico nazionale e si affianca ai codici regionali preesistenti. Con il Regolamento UE 2024/1028 in vigore dal 20 maggio 2026 il sistema è diventato anche europeo: stesse regole, stessa tracciabilità, stesso obbligo di esposizione su tutte le piattaforme online.
Per host e property manager il vero terreno operativo non è la richiesta del codice, che è una procedura una tantum sul portale BDSR, ma la gestione quotidiana degli adempimenti che il CIN attiva: Alloggiati Web, ISTAT regionale, imposta di soggiorno, tracciabilità fiscale. Qui si concentrano le sanzioni cumulative e qui si misura la sostenibilità operativa di una struttura. Automatizzare questi flussi con strumenti dedicati riduce il rischio, libera tempo e protegge l'attività dal regime di controlli incrociati che la BDSR e il regolamento europeo rendono molto più stretto rispetto al passato.
