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Comunicazione alla Questura Ospiti: Guida Completa 2026

La comunicazione alla Questura ospiti è l’adempimento obbligatorio con cui chiunque dia alloggio in Italia trasmette i dati delle persone ospitate alla Polizia di Stato tramite il portale Alloggiati Web. L’invio deve avvenire entro 24 ore dall’arrivo, o entro 6 ore per soggiorni di durata inferiore alle 24 ore. L’omissione configura un reato ai sensi del combinato disposto degli articoli 109 e 17 del TULPS (R.D. 773/1931).

Chi gestisce case vacanza, B&B, affitti brevi, locazioni turistiche, hotel o strutture ricettive in Italia ha questo obbligo. La legge non distingue per dimensione: lo stesso adempimento riguarda chi affitta un monolocale e chi gestisce una catena alberghiera.

Obbligo comunicazione questura ospiti: cosa dice la legge

L’obbligo comunicazione questura ospiti deriva dall’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773). La norma prevede che i gestori di strutture ricettive e i locatori comunichino all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate.

L’art. 19-bis del D.L. 113/2018, convertito nella Legge 132/2018, ha chiarito in via di interpretazione autentica che l’obbligo si applica anche ai contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni. Non c’è più alcun margine interpretativo: chi affitta una stanza su Airbnb per due notti è soggetto allo stesso identico obbligo di un albergatore.

Il canale di trasmissione è disciplinato dal D.M. 7 gennaio 2013, che ha individuato il portale Alloggiati Web come unico mezzo ordinario di comunicazione. La trasmissione cartacea, via fax o via email non è ammessa. La PEC resta utilizzabile solo come canale di emergenza in caso di malfunzionamento documentato del sistema.

L’obbligo riguarda tutte le forme di alloggio:

  • Hotel, agriturismi, residence
  • Bed & breakfast
  • Affittacamere e case per ferie
  • Case vacanza e locazioni turistiche brevi
  • Strutture ricettive non convenzionali
  • Privati che ospitano a titolo gratuito (anche amici e parenti, secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno sull’art. 109)

I dati richiesti per ciascun ospite sono: cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento di identità, luogo e data di rilascio del documento, data di arrivo e numero di giorni di permanenza. Per ogni gruppo va indicato chi è il capofamiglia o il capogruppo.

Chi deve fare la comunicazione alla Questura

Il soggetto obbligato è il gestore della struttura, ossia chi materialmente accoglie l’ospite e gli consegna le chiavi. Quando un property manager gestisce immobili di terzi, l’obbligo ricade sul gestore, non sul proprietario, purché il rapporto sia formalizzato.

Per i privati che affittano la propria abitazione tramite portali come Airbnb o Booking.com, l’obbligo è personale: chi pubblica l’annuncio e riceve il pagamento risponde della comunicazione.

Le agenzie immobiliari che gestiscono locazioni turistiche brevi possono trasmettere i dati per conto del titolare, ma solo previa autorizzazione scritta e con credenziali separate.

Tempistiche: 24 ore o 6 ore?

La normativa fissa due termini diversi a seconda della durata del soggiorno:

Durata del soggiornoTermine di trasmissione
Superiore a 24 oreEntro 24 ore dall’arrivo
Inferiore o uguale a 24 oreEntro 6 ore dall’arrivo

Il termine decorre dal momento del check-in fisico, non dalla prenotazione né dall’orario di partenza. Per soggiorni multipli dello stesso ospite presso strutture diverse, ogni arrivo genera un nuovo obbligo.

Il portale Alloggiati Web accetta invii 24 ore su 24, sette giorni su sette. I weekend e i giorni festivi non sospendono il termine.

Come si effettua la comunicazione: Alloggiati Web passo passo

Il flusso operativo si articola in cinque passaggi:

1. Richiesta credenziali alla Questura competente

L’iscrizione si presenta alla Questura della provincia in cui ha sede la struttura. Occorre allegare un modulo di richiesta firmato, copia del documento del titolare e la documentazione che attesta l’attività ricettiva (SCIA o comunicazione SUAP, CIN, codice identificativo regionale dove previsto).

I tempi di rilascio vanno dai 7 ai 30 giorni a seconda della Questura.

2. Accesso al portale

Dopo il rilascio si accede a alloggiatiweb.poliziadistato.it con username e password. Le credenziali sono personali e non cedibili. Il portale richiede l’installazione del certificato digitale fornito dalla Questura per la firma delle trasmissioni.

3. Inserimento dati ospite

Per ogni ospite si compila la schedina con:

  • Cognome, nome, sesso
  • Data e luogo di nascita
  • Cittadinanza
  • Tipo e numero del documento di identità
  • Luogo e data di rilascio
  • Data di arrivo e giorni di permanenza dichiarati
  • Tipo di alloggiato (singolo, capofamiglia, capogruppo, familiare o membro del gruppo)

I minori che viaggiano con almeno un genitore vengono inseriti come familiari e collegati al capofamiglia.

4. Trasmissione delle schedine

I dati vengono trasmessi come file di testo a tracciato fisso secondo le specifiche del Ministero dell’Interno, oppure inseriti manualmente schedina per schedina. Il portale genera la ricevuta di trasmissione con numero di protocollo e firma digitale.

5. Conservazione della ricevuta

La ricevuta firmata digitalmente va conservata per cinque anni, periodo entro il quale la Polizia di Stato può richiedere verifiche.

Documenti di identità accettati

I documenti validi per Alloggiati Web sono quelli riconosciuti come idonei al riconoscimento personale secondo le norme di pubblica sicurezza:

  • Carta d’identità elettronica (CIE) o cartacea ancora in corso di validità
  • Passaporto italiano o estero
  • Permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extra-UE
  • Documento di identità rilasciato da uno Stato UE per cittadini comunitari

La patente di guida non è considerata documento di riconoscimento valido per Alloggiati Web: non rientra tra quelli elencati dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000 ai fini dell’identificazione presso l’autorità di pubblica sicurezza.

I documenti scaduti non sono validi. La fotocopia del documento non è obbligatoria per legge, ma molti gestori conservano una copia per cinque anni insieme alla ricevuta di trasmissione, come tutela in caso di contestazioni.

Sanzioni per l’omessa comunicazione

L’omessa, tardiva o falsa comunicazione alla Questura non è un illecito amministrativo: è un reato a tutti gli effetti.

L’articolo 17, comma 1, del TULPS, richiamato dall’art. 109, comma 3, punisce la violazione con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206€. Il D.lgs. 8/2016 sulla depenalizzazione non ha toccato l’art. 109: la condotta resta in sede penale e il procedimento si svolge davanti al Giudice di Pace.

Due aspetti pratici poco noti:

  • Responsabilità oggettiva: errori formali, dati incompleti o ritardi possono essere contestati anche in assenza di dolo. Non serve la malafede per essere sanzionati.
  • Oblazione: il contravventore può estinguere il reato pagando, prima dell’apertura del dibattimento, la metà del massimo dell’ammenda (art. 162-bis c.p.). È la via d’uscita ordinaria, ma resta comunque un’iscrizione nel casellario dei carichi pendenti.

Ogni schedina mancante o trasmessa fuori termine costituisce una violazione autonoma. Su venti ospiti non comunicati, le contestazioni possono cumularsi.

A queste si aggiungono effetti collaterali:

  • Iscrizione nel registro delle notizie di reato
  • Segnalazione al Comune di competenza, con possibili effetti sulla licenza
  • Per le società, responsabilità del legale rappresentante
  • Revoca dell’autorizzazione all’esercizio in caso di reiterazione (art. 10 TULPS)

Differenza tra comunicazione alla Questura e comunicazione ISTAT

Sono due adempimenti distinti che spesso vengono confusi:

AdempimentoDestinatarioFinalitàFrequenza
Alloggiati WebPolizia di StatoPubblica sicurezzaA ogni arrivo
Movimentazione ISTATRegione / ProvinciaStatistica turisticaMensile (in genere)

La comunicazione ISTAT si effettua tramite i portali regionali (Ross1000 in molte Regioni, Turismo5 in Lombardia, e altri sistemi propri di ciascuna Regione). Aggrega arrivi e presenze a fini statistici e non sostituisce in alcun modo Alloggiati Web.

Chi gestisce una struttura deve adempiere a entrambi gli obblighi. L’assenza di uno non giustifica l’omissione dell’altro.

Casi particolari

Ospiti che si fermano una sola notte

Il termine è di 6 ore dall’arrivo. È il caso più rischioso per chi gestisce check-in serali tardivi: un ospite che arriva alle 23:00 va comunicato entro le 5 del mattino successivo.

Cambio di ospite durante il soggiorno

Ogni nuovo arrivo genera una comunicazione autonoma, anche se la prenotazione è la stessa. Una famiglia che si ricongiunge a metà soggiorno richiede l’invio dei dati dei nuovi arrivati.

Soggiorni di amici e parenti a titolo gratuito

L’art. 109 TULPS non distingue tra ospitalità a pagamento e gratuita. Secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno anche il privato che ospita un amico o un parente per una notte sarebbe tenuto alla comunicazione. Nella prassi i controlli su questi casi sono rari, ma la norma resta in vigore.

Locazioni di lungo periodo (oltre 30 giorni)

Per i contratti di locazione superiori a 30 giorni non si applica l’obbligo Alloggiati Web, ma resta vigente la comunicazione di cessione di fabbricato ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in L. 191/1978, da presentare entro 48 ore dalla consegna dell’immobile presso l’autorità di pubblica sicurezza competente.

Strutture multi-unità gestite a distanza (self check-in)

Quando il gestore non incontra fisicamente l’ospite (keybox, serrature smart, lockbox) l’obbligo non viene meno. L’identificazione va fatta a distanza, con check-in online e caricamento del documento prima della consegna delle chiavi.

Affitti brevi e Legge di Bilancio 2026

Dal 2026 chi gestisce tre o più immobili a fini di locazione turistica breve opera in regime di impresa, con obbligo di apertura della Partita IVA. L’obbligo Alloggiati Web resta identico, ma la responsabilità si inserisce in un quadro fiscale e amministrativo più articolato, con maggiore controllo incrociato tra banche dati.

Come Chekin automatizza la comunicazione alla Questura ospiti

Gestire Alloggiati Web a mano significa scaricare i dati di ogni nuovo arrivo, riportarli sul portale schedina per schedina, trasmettere il file e archiviare la ricevuta firmata. Per un singolo appartamento è mezz’ora al giorno. Per venti unità diventa un lavoro a tempo pieno, con il rischio costante di sforare i termini di 24 o 6 ore previsti dalla legge.

Chekin è integrato direttamente con Alloggiati Web tramite collegamento ufficiale al sistema della Polizia di Stato. Il flusso funziona così:

  1. L’ospite riceve un link prima dell’arrivo e completa il check-in online dal proprio dispositivo
  2. Il sistema legge il documento di identità con OCR e ne verifica la validità e la coerenza dei dati
  3. Una volta confermato l’arrivo, Chekin trasmette automaticamente le schedine ad Alloggiati Web nei termini di legge
  4. La ricevuta firmata digitalmente viene archiviata e resa consultabile per cinque anni
  5. La stessa anagrafica viene trasmessa al portale statistico regionale per l’adempimento ISTAT

Il gestore non deve più aprire Alloggiati Web né caricare file manualmente. Se la trasmissione viene bloccata da un dato incompleto o da un errore di sistema, Chekin avvisa in tempo per intervenire prima che scadano i termini di legge.

Chekin esegue inoltre la verifica biometrica dell’identità, confrontando il documento con un selfie dell’ospite per confermare che corrispondano alla stessa persona. Questo riduce il rischio di prenotazioni fraudolente e di furto di identità, due fenomeni in crescita nel settore degli affitti brevi.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per fare la comunicazione alla Questura degli ospiti?

Il termine è di 24 ore dall’arrivo per soggiorni superiori a un giorno, ridotto a 6 ore per soggiorni di durata inferiore o uguale alle 24 ore. I termini si applicano anche nei weekend e nei festivi. Alloggiati Web accetta invii 24 ore su 24.

Cosa succede se non comunico un ospite alla Questura?

L’omessa o tardiva comunicazione configura un reato ai sensi del combinato disposto degli articoli 109 e 17 del TULPS. La pena è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206€ per ogni ospite non comunicato. Il reato può essere estinto con oblazione pagando metà dell’ammenda massima prima del dibattimento.

Devo comunicare anche gli ospiti che non pagano?

Sì. L’articolo 109 TULPS si applica a chiunque dia alloggio per qualsiasi titolo, anche gratuito. L’obbligo riguarda anche il privato che ospita un amico o un parente per una notte. Nella pratica i controlli su questi casi sono rari, ma la norma resta pienamente in vigore e applicabile.

I bambini vanno comunicati alla Questura?

Sì, anche i minori vanno comunicati. Se viaggiano con almeno un genitore o un tutore legale, vengono inseriti come familiari e collegati al capofamiglia o al capogruppo. I dati richiesti sono gli stessi degli adulti. Per i minori privi di documento proprio si indica il documento del genitore che esercita la potestà.

La comunicazione ISTAT sostituisce quella alla Questura?

No. Sono due adempimenti separati con finalità diverse. Alloggiati Web va al Ministero dell’Interno per ragioni di pubblica sicurezza ed è giornaliera. La comunicazione ISTAT va alla Regione tramite il portale statistico per finalità statistiche ed è in genere mensile. Vanno fatte entrambe, su portali distinti.

Posso usare la patente di guida come documento per Alloggiati Web?

No. La patente di guida non è considerata documento di riconoscimento valido per Alloggiati Web ai fini delle norme di pubblica sicurezza. Per cittadini italiani serve carta d’identità o passaporto. Per i cittadini UE va bene il documento di identità nazionale. Per gli extra-UE serve passaporto o permesso di soggiorno valido.

Cosa significa CIN e come si collega ad Alloggiati Web?

Il CIN (Codice Identificativo Nazionale), introdotto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023, è il codice univoco assegnato a ogni struttura ricettiva e a ogni locazione turistica breve. Va esposto in tutti gli annunci ed è distinto da Alloggiati Web. Chekin non gestisce la richiesta del CIN, che resta a carico del titolare tramite la BDSR del Ministero del Turismo.

La Legge di Bilancio 2026 cambia qualcosa per la comunicazione alla Questura?

L’obbligo di comunicazione ad Alloggiati Web resta identico nella sostanza e nei termini. La Legge di Bilancio 2026 ha però introdotto la soglia dei tre immobili come spartiacque tra attività occasionale e imprenditoriale, con obbligo di Partita IVA per chi supera quel numero. Cambia il quadro fiscale, non l’obbligo verso la Questura.

Conclusione

La comunicazione alla Questura ospiti è uno degli adempimenti più rigidi della gestione ricettiva in Italia. Il termine di 24 ore è breve, quello di 6 ore lo è ancora di più, e la sanzione non è una multa amministrativa ma un reato.

Per chi gestisce più unità, automatizzare l’invio ad Alloggiati Web smette di essere una scelta di comodità e diventa l’unico modo realistico per restare in regola. Ogni arrivo che sfugge è un procedimento penale potenziale: è qui che si misura davvero la qualità di un sistema di gestione della comunicazione alla Questura ospiti.

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