SCIA – cosa c’è da sapere
S.C.I.A. è un acronimo che sta per Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed è una dichiarazione che consente a un’impresa di iniziare, cessare o modificare un esercizio, che sia artigianale, commerciale o industriale.
Che cos’è la SCIA?
Si tratta di un documento che certifica che il titolare è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per tale attività. La SCIA snellisce molto i tempi burocratici relativi alle verifiche e ai controlli preliminari da parte degli enti di competenza in quanto ha un impatto immediato, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90. L’imprenditore può sostituire la documentazione inerente alle autorizzazioni, alle licenze, alle domande di iscrizioni per il rispetto delle norme di programmazione e pianificazione come i vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc., con questa dichiarazione. In pratica, per poter avviare un’attività in tempi più brevi, all’impresa, è sufficiente presentare la SCIA compilata correttamente in ogni sua parte.
La SCIA è entrata in vigore il 31 luglio 2010 e ha sostituito la DIA (Denuncia di Inizio Attività) e la DIAP (Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva). Il documento si compone di un’autocertificazione con degli allegati necessari per il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, a seconda del tipo di attività da avviare; all’occorrenza, laddove previsto, devono essere allegati anche gli elaborati tecnici e planimetrici. I requisiti devono essere conformi al piano urbanistico, edilizio, igienico-sanitario, ambientale, professionale e morale del Comune presso il quale viene presentata l’autocertificazione. In questo modo viene favorito lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici e degli organi di controllo preposti.
A chi serve la SCIA?
Sono sottoposte all’obbligo di presentazione della SCIA tutte le attività professionali produttive (salvo eccezioni stabilite dalla Legge), incluse quelle ricettive, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, case vacanze, agriturismi ecc.
La documentazione deve essere presentata prima dell’inizio, modifica o cessazione dell’attività e la tempistica è strettamente rapportata alla concreta configurazione dell’esercizio. Infatti sarebbe del tutto insensato presentare la segnalazione per l’avvio di un’attività non ancora strutturata e priva di un assetto societario costituito in forma definitiva o di locali e attrezzature.
Come va presentata la SCIA?
La SCIA va presentata dal titolare dell’attività oppure è possibile rivolgersi a un’Associazione di Categoria o a un professionista abilitato. La segnalazione deve essere inviata al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di appartenenza, in cui viene svolta l’attività. Il procedimento avviene esclusivamente tramite modalità telematica, anche se al momento la modulistica da utilizzare varia da Regione a Regione. È comunque in programma una riforma procedurale con l’istituzione di un’unica modulistica SCIA a livello nazionale.
Per presentare la certificazione occorre che il titolare dell’impresa si accerti che il Comune di competenza disponga di uno sportello S.U.A.P. accreditato o meno al Ministero per lo Sviluppo Economico.
Una volta verificato ciò, la SCIA può essere presentata attraverso i seguenti sistemi informativi:
- Sistema informativo MUTA (Modello Unico di Trasmissione Atti) predisposto da Regione Lombardia (per SUAP accreditati o meno);
- Sistema informativo del SUAP accreditato al Mi.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico)
- Sistema informativo Starweb della Camera di Commercio (CCIAA)
- Sistema informativo Impresainungiorno
- Sistema ComUnica (presentazione al SUAP per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente) se allegata ad una pratica di Comunicazione Unica
Successivamente, il sistema informativo elabora la pratica e la trasmette tramite posta PEC al SUAP o alla CCIAA (qualora il SUAP non fosse accreditato). A questo punto all’imprenditore viene assegnato un numero di protocollo e può iniziare immediatamente l’esercizio.
Infine, la SCIA viene trasmessa ad ASL, ARPA e Vigili del Fuoco, per avviare i controlli di rispettiva competenza.
Controlli successivi alla presentazione della SCIA
Le verifiche di controllo dell’attività in oggetto da parte dell’ufficio di competenza, possono iniziare dal giorno stesso in cui viene presentata la SCIA fino ai 60 giorni successivi alla presentazione della domanda.
In caso di assenza dei requisiti e dei presupposti di Legge, l’amministrazione competente può inibire la prosecuzione dell’attività, salva la regolarizzazione della stessa entro i termini di tempo prefissati, che non sono inferiori a 30 giorni.
Decorsi i 60 giorni, in caso di non idoneità, l’ufficio competente può intervenire prendendo i dovuti provvedimenti, vietando il proseguimento dell’attività e sanzionando, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni non veritiere.
L’impresa può essere bloccata anche qualora la sua attività comporti pericoli o danni al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla sicurezza pubblica.
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