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Fatturazione elettronica

Se sei proprietario o gestore di una struttura turistica extra-alberghiera e finora hai emesso fatture cartacee, generate a mano oppure da PC, devi sapere che dal primo gennaio 2019 non è più possibile farlo, in quanto è obbligatorio adeguarsi alla nuova normativa (Legge di Bilancio 2018, secondo disposizione europea). Il decreto fiscale, infatti, prevede come unico metodo di fatturazione valido, quello di tipo elettronico.

L’obbligo di emissione di fattura digitale è partito per tutte le categorie professionali (esclusi gli esentati) e chi non si attiene alle nuove disposizioni va incontro a sanzioni amministrative.

Dal 1 luglio 2019 la fattura elettronica dovrà essere emessa entro 10 giorni dalla prestazione professionale, per poi essere registrata entro il 15 del mese successivo.

Che cos’è la fattura elettronica?

La fattura elettronica (FatturaPA) è un documento fiscale in formato digitale, generato in un file Xml (eXtensible Markup Language), compatibile con l’apparato di ricezione e di trasmissione del Sistema di Interscambio (SDI). Questa modalità di invio e di ricezione dati differenzia la fattura elettronica da quella di tipo cartaceo. Inoltre, un’altra peculiarità del formato digitale, è lo strumento con cui la fattura stessa viene realizzata, vale a dire un PC, un tablet o uno smartphone.

Il sistema di fatturazione elettronico è stato introdotto con la legge finanziaria 2008, in cui l’Unione Europea invita gli Stati membri a creare un quadro normativo e tecnologico idoneo a gestire elettronicamente tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale. Inoltre si aggiunge l’obbligo di conservazione della documentazione in formato digitale per 10 anni.

Chi è esonerato da emettere la fattura elettronica?

Le attività ricettive che svolgono l’esercizio in forma non imprenditoriale non sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica. Oltre a questa categoria, sono esonerati dall’emissione della fattura digitale i seguenti soggetti:

– Imprese o lavoratori autonomi che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011.

– Imprese o lavoratori autonomi che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art.1 co. 54 -89 della L. 190/2014 (I soggetti forfettari e minimi ammessi ai regimi agevolati continueranno a emettere le fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 209 della L. 244/2007) per i quali non è necessaria l’emissione di fatture con IVA.

Cosa c’è da fare e da sapere

Se la tua impresa rientra in una delle strutture ricettive extra-alberghiere e non risulta esonerata dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, dovresti provvedere quanto prima ad adeguarti alla nuova normativa fiscale.

Di seguito ti indichiamo quali sono le tre alternative possibili per metterti in regola:

1) Se hai un basso numero di emissioni di fatture durante l’anno, puoi rivolgerti al tuo commercialista e chiedergli di generare le fatture elettroniche per tuo conto. Considera però che il servizio avrà un costo e non avrai la possibilità di consegnare nell’immediato l’attestazione dell’avvenuto pagamento al tuo cliente.  

2) Puoi attivare una piattaforma web con cui poter creare la fattura elettronica. È possibile usufruire gratuitamente di un apposito sito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Purtroppo anche in questa circostanza l’iter di elaborazione risulta abbastanza lungo in termini di tempo.

3) Puoi utilizzare un programma gestionale per strutture ricettive, che oltre a fungere da Channel Manager e amministrare le prenotazioni e le rooming list, sia in grado di creare e acquisire fatture elettroniche.
Ovviamente, la terza soluzione è l’unica che ti consente di sfruttare in modo ottimale le fatture digitali. Ma vediamo insieme quali sono i vantaggi di questa nuova normativa fiscale per le strutture ricettive:

Non devi più stampare la fattura cartacea (rispetto ambientale).
Non devi più spedire la fattura al cliente e assicurarti che questa giunga a destinazione.
– Le fatture elettroniche emesse e ricevute vengono inviate in automatico al tuo commercialista.
– Le fatture vengono archiviate in formato digitale (risparmio di spazio).
Riduzione significativa di errori e di perdite di documentazione, grazie alla fatturazione digitale.
Registrazione automatica delle fatture d’acquisto con possibilità di controllo dei costi.
Consultazione rapida dell’archivio digitale.

In definitiva con la fattura elettronica puoi usufruire di molti vantaggi: risparmi tempo, ottimizzi la gestione della documentazione e abbatti i costi amministrativi.

Sanzioni

In caso di inadempienza all’obbligo della fatturazione elettronica, puoi incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo n. 417/97. Le penali ammontano a un importo compreso tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.

Ad ogni modo, sebbene la Legge non ammetta ignoranza, è stato considerato un certo periodo di rodaggio necessario a introdurre la nuova norma fiscale.  Pertanto, per i primi 6 mesi del 2019 o fino al 30 settembre (a seconda se la contribuzione IVA è trimestrale o mensile) è stata deliberata una proroga e una riduzione delle sanzioni al 20% nell’ultimo trimestre.

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